Gentile lettore,
se sta scorrendo questo articolo è probabile che si stia chiedendo se il trasportato su un mezzo pubblico abbia diritto al risarcimento del danno laddove subisca delle lesioni a causa della condotta di guida del conducente o di altri utenti della strada.
La risposta è certamente affermativa !
Ovviamente deve essere provato il nesso di causa tra la condotta di guida e l’evento lesivo.
A questo punto ci si deve interrogare su quali criteri debbano essere utilizzati per la liquidazione del danno.
Con l’ordinanza n. 13885 del 25 maggio 2025 la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che la liquidazione del danno biologico per lesioni c.d. micropermanenti soggiace ai criteri di cui all’art. 139 D.Lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle Assicurazioni private) anche quando il danno si verifichi nell’ambito di un contratto di trasporto su un veicolo a motore.
La vicenda trae origine dalla richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla passeggera di un autobus nei confronti della società di trasporto, a seguito di una caduta all’interno del mezzo causata dalla brusca manovra di ripartenza del conducente.
Il Giudice di prime cure riconosceva la responsabilità contrattuale della società di trasporto e liquidava il danno applicando le tabelle del foro.
La decisione veniva impugnata dalla ricorrente avanti alla Corte d’Appello del Tribunale di Venezia. In particolare veniva evidenziato che la liquidazione del danno biologico cd. micropermanente sarebbe dovuta avvenire sulla scorta dei parametri contemplati dall’art. 139 Codice delle Assicurazioni. La Corte d’Appello, tuttavia, rigettava l’appello, confermando la decisione del Giudice del primo grado di giudizio.
Avverso la decisione del Giudice d’appello veniva proposto ricorso in Cassazione rilevando che ciò che conta, ai fini dell’applicazione dei criteri risarcitori di cui all’art. 139 Codice delle Assicurazioni, è che il danno biologico tragga origine dalla circolazione del mezzo.
La Suprema Corte riteneva fondato il motivo di ricorso.
L’art. 139 Codice delle Assicurazioni delinea il proprio ambito di applicazione con riferimento al “risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti”. Elemento dirimente, quindi, per l’applicazione della norma in esame è il collegamento causale fra l’evento lesivo della salute e la circolazione stradale ed è evidente che questo collegamento sussiste anche quando, come nel caso di specie, la circolazione stradale sia correlata all’esecuzione di un contratto di trasporto in favore del soggetto che ne è danneggiato. Scrive la Corte di Cassazione “l’obbligo del trasportare implica necessariamente un’attività di circolazione […] potendosene, quindi, ricavare che qualunque danno causato da un veicolo senza guida di rotaie è un danno causato dalla circolazione, senza che rilevi che il veicolo sia fermo o in movimento, né che il danno sia arrecato dallo spostamento del mezzo o di sue parti, né, infine, che si sia verificato su area pubblica o privata”.
Alla luce di quanto detto non ha senso, quindi, liquidare secondo un criterio diverso rispetto a quello previsto all’art. 139 Codice delle Assicurazioni, un danno biologico micropermanente, indubbiamente originato dalla circolazione stradale, anche se il rapporto giuridico è di tipo contrattuale. Di fondamentale rilievo è la centralità che assume, nella prospettiva del danneggiato, il rango inviolabile dell’interesse leso, cioè il diritto alla salute, la cui tutela è compresa anche tra le obbligazioni del vettore il quale risponde dei sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il trasporto.
La Corte di Cassazione, quindi, accoglie il ricorso in applicazione del seguente principio di diritto: “la liquidazione del danno biologico per lesioni cd. micropermanenti soggiace ai criteri di cui all’art. 139 d.lgs. n. 209 del 2005 quand’anche il danno si verifichi nell’ambito di un contratto di trasporto su un veicolo a motore”.
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