Gentile lettore,
se stai leggendo il presente articolo Ti sarai chiesto se è valido il licenziamento comunicato tramite WhatsApp con allegato il modello UniLav.
Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza n. 1758 del 16.04.2025 ha affrontato la questione. Il Giudicante ha ritenuto che l’invio tramite whatsapp soddisfi il requisito della forma scritta e ha espresso i principi di seguito enunciati.
🔍 Oggetto della decisione
Valutazione della validità di un licenziamento comunicato via WhatsApp, con trasmissione del modello UniLav, ai sensi dell’art. 2 L. n. 604/1966 (forma scritta ad substantiam).
⚖️ Principi di diritto enunciati
- Validità della forma scritta tramite strumenti informatici
- La forma scritta richiesta dall’art. 2 L. 604/1966 può essere soddisfatta anche attraverso strumenti digitali, purché:
- la comunicazione sia riconducibile al datore di lavoro,
- abbia contenuto completo e inequivocabile,
- sia effettivamente ricevuta e conosciuta dal lavoratore.
- Contenuto minimo della comunicazione
Deve contenere:
- generalità delle parti,
- estremi del rapporto di lavoro,
- data del recesso,
- motivazione del licenziamento.
- Ricezione e conoscenza
- Il requisito di forma è funzionale alla certezza dell’intento del datore.
- WhatsApp, essendo mezzo tracciabile, soddisfa tale esigenza, se la ricezione è documentata e non contestata.
- Ruolo della reazione del lavoratore
- L’impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore costituisce prova dell’avvenuta conoscenza.
- Questo elemento rafforza la validità della comunicazione.
📚 Quadro giurisprudenziale di riferimento
Consolidato orientamento della Cassazione sul principio di non formalismo della forma scritta:
- 📌 Cass. civ., 14090/2006 – sufficienza di un mezzo idoneo a documentare la ricezione;
- 📌 Cass. civ., 12529/2002 – non richiesta di modalità esclusiva, ma conoscenza effettiva;
- 📌 Cass. civ., 11310/1997 – forma scritta assolta se riconducibile al datore.
Altri precedenti confermano la validità della trasmissione del modello UniLav al lavoratore, a condizione che sia portato a conoscenza del destinatario.
💡 Innovazione interpretativa
- Si ribadisce un approccio evolutivo: la forma scritta non è da intendersi come rigido formalismo, ma come strumento di tutela della certezza giuridica.
- WhatsApp e altri canali informatici non sono di per sé inidonei, se conservano e attestano i dati in modo certo.
📌 Conclusione
La sentenza:
- ammette la validità del licenziamento comunicato via WhatsApp con allegato UniLav,
- rafforza l’orientamento giurisprudenziale che valorizza la sostanza (conoscenza certa e documentata) rispetto alla forma (mezzo utilizzato),
- sottolinea la necessità che i mezzi informatici garantiscano tracciabilità e identificabilità del mittente.
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