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Gentile lettore, se sta leggendo questo articolo è probabile che voglia sapere se è possibile installare legittimamente un dispositivo dashcam nella propria auto e, in caso di sinistro stradale, quale sia la valenza probatoria di tali dispositivi.

La dashcam, letteralmente traducibile come “telecamera da cruscotto”, è una piccola telecamera che viene installata nel vetro anteriore dell’auto e registra ciò che accade mentre il veicolo è in movimento o parcheggiato.

L’installazione di dispositivi dashcam in Italia è legale, bisogna però porre attenzione nell’installazione in quanto è fondamentale che la telecamera venga posizionata in modo tale da non ostacolare la visuale del conducente e da non limitare la sua libertà di movimento. In caso contrario verrebbe violato l’art. 141 del Codice della Strada secondo cui ogni conducente deve mantenere il pieno controllo del veicolo durante la guida ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità, e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

Perché l’utilizzo del dispositivo sia lecito, inoltre, il proprietario del veicolo su cui è installato deve tenere a mente anche il rispetto delle norme sulla privacy. In particolare i filmati registrati dalla dashcam non possono essere diffusi a terzi (salvo oscuramento di persone o targhe di veicoli visibili) e il proprietario del dispositivo è responsabile della conservazione delle immagini.

Negli ultimi anni è sempre più frequente l’installazione della dashcam da parte degli automobilisti che intendono procurarsi prove video in caso di sinistro stradale e, in questi casi, è necessario chiedersi quale sia il valore probatorio dei filmati registrati dal dispositivo.

A differenza delle cosiddette “scatole nere” per auto installate in accordo con le proprie assicurazioni e normate dal Codice delle Assicurazioni Private, le dashcam sono genericamente disciplinate dall’art. 2712 del c.c. e hanno lo stesso valore probatorio dei filmati registrati con una normale videocamera. Si tratta di prove atipiche e ciò comporta che il filmato registrato tramite dashcam avrà valore di prova documentale solo se, una volta prodotto in giudizio, non venga contestato dalla controparte. La parte convenuta, infatti, potrà sollevare dubbi sull’attendibilità del filmato compromettendo il valore probatorio dello stesso. Per aumentare le probabilità che il video della dashcam sia accettato in giudizio, occorre assicurarsi che la registrazione sia chiara e che non ci siano manipolazioni.

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