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MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA

Il Protocollo condiviso del 24 aprile 2020, in aggiornamento della precedente versione del 14 marzo 2020, è stato stipulato tra il Governo e le parti sociali al fine di regolamentare le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro non sanitari. Tra queste il documento prevede la possibilità, per il datore di lavoro, di effettuare la misurazione della temperatura corporea del personale dipendente prima dell’accesso al luogo di lavoro.

La rilevazione della temperatura permette di individuare quei soggetti che presentano un’alterazione superiore ai 37,5°, soglia d’allerta in presenza della quale è d’obbligo, secondo il Protocollo, non presentarsi al lavoro o -qualora già all’interno dei locali aziendali- attivare la procedura di gestione di un caso sospetto.

La misurazione della temperatura corporea, quando è associata all’identità dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali per il quale devono seguirsi regole ben precise al fine di non incorrere in violazioni in materia di Privacy; più nello specifico:

  • non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata;
  • è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia dei 37,5° che permette:
  1. di documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro;
  2. di contattare l’autorità sanitaria competente;
  • non è necessario il consenso dei dipendenti in quanto la base giuridica del trattamento si rinviene nelle c) e i) del par. 2, art. 9 del GDPR, ossia nella tutela di un interesse vitale dell’interessato o di un’altra persona fisica e per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica.

Si ricorda che la temperatura può essere rilevata anche a fornitori, clienti, soggetti terzi in generale.

Proprio il fatto che la rilevazione della temperatura costituisce un trattamento dei dati personali comporta necessariamente per il datore di lavoro l’obbligo di fornire un’informativa sul trattamento degli stessi specificando:

  • finalità: prevenzione del contagio da covid-19;
  • base giuridica: lett. c) ed i) del par. 2, art. 9 del GDPR in particolare implementazione protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’1, n.7 lett. D) del DPCM 11.03.2020;
  • eventuali sanzioni disciplinari: nel caso di inosservanza delle misure poste per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19;
  • durata conservazione dati: fino al termine dello stato di emergenza e/o fino al tempo necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali ( f) del par. 2, art. 9 del GDPR).

L’informativa può anche essere resa oralmente, ai sensi dell’art. 12 GDPR, – ciò però potrebbe creare non poche difficoltà nel provare di averla resa- oppure essere semplicemente affissa all’ingresso dalla sede aziendale dove avviene la rilevazione della temperatura o consegnato agli interessati.

AUTOCERTIFICAZIONI

Nello stesso Protocollo del 24 aprile 2020 è prevista la possibilità per il datore di lavoro di richiedere autocertificazioni ai propri dipendenti ed anche a soggetti terzi circa la non provenienza da zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti positivi al Covid-19.

Anche in questo caso l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dei dati personali che avrà le medesime caratteristiche descritte per l’informativa sul trattamento dei dati riguardante la rilevazione della temperatura corporea. Per tale ragione i dati richiesti dovranno essere quelli strettamente necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da covid-19.

A differenza della misurazione della temperatura, la gestione delle autocertificazioni può risultare più complessa, sia da un punto di vista materiale che di conservazione. In entrambi i casi il datore di lavoro è tenuto ad individuare i soggetti preposti al trattamento dei dati così raccolti e fornire loro le istruzioni necessarie a garantire il rispetto della gestione e della conservazione degli stessi a tutela della privacy e della riservatezza dei soggetti coinvolti.

Si ricorda infine che il dipendente ha uno specifico obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 20 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

 

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