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È noto che in caso di separazione il diritto al mantenimento sorge sia quando il coniuge beneficiario versa in uno stato di incolpevole difficoltà, sia nel caso in cui i redditi dello stesso non sono adeguati a sostenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. All’ex coniuge, in sede di divorzio, potrà poi essere destinato un assegno divorzile.

Merita un approfondimento il particolare caso in cui vi sia l’obbligo al mantenimento ed accanto a questo anche l’obbligo al pagamento del canone locatizio della casa familiare: entrambi possono essere posti a carico del coniuge forte quando la casa familiare sia assegnata al coniuge debole e collocatario della prole.

In questi casi la giurisprudenza ha ritenuto di separare l’obbligo al mantenimento da quello relativo al pagamento del canone d’affitto della casa familiare, intendendo quest’ultima somma come un’integrazione del contributo a favore della prole. Questo è quanto si trova scritto in una recente ordinanza della Corte di Cassazione, n. 12058/2020.

Il caso traeva origine dal ricorso presentato da Tizio avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma la quale, riformando la decisione del Tribunale di Roma, aveva eliminato l’assegno mensile di € 600,00 in favore della moglie, lasciando, tuttavia, immutate le ulteriori statuizioni relative al mantenimento delle figlie ed al canone di locazione della casa coniugale. In particolare, uno dei motivi di doglianza del marito, riguardava proprio l’obbligo di dover pagare il canone di locazione della casa coniugale, pur essendo la medesima stata assegnata alla moglie che lì vive ed abita con le figlie.

La Suprema Corte ha rigettato le doglianze di Tizio con riferimento al pagamento del canone di locazione sostenendo che, nel caso di specie, l’immobile era goduto dalla ex moglie e dalla prole a titolo di casa familiare e pertanto il pagamento del canone di locazione mensile era dato quale integrazione del contributo in favore della prole (oltre a quanto già Tizio versava mensilmente).

Nello stesso senso si è posta una recente sentenza della Corte d’Appello di Venezia in cui la moglie lamentava il mancato riconoscimento, da parte del Tribunale di Padova, del contributo per il canone di locazione della casa di abitazione occupata anche dal figlio minore.

Il Giudice, citando la sentenza della Corte di Cassazione n. 12058/2020, ha riconosciuto il contributo richiesto ritenendo ammissibile, ad integrazione del contributo in favore della prole, l’onere al pagamento del canone di locazione adibito a casa familiare.

L’onere di pagare questa integrazione è previsto anche se il coniuge pagante:

  • Non è l’assegnatario dell’immobile;
  • Non è intestatario del contratto di locazione e/o riveste la qualità di conduttore.
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