Che cos’è il D.Lgs. 231/2001?
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità degli enti per determinati reati commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, da soggetti che rivestono determinate funzioni al suo interno.
La responsabilità dell’ente si aggiunge, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.
Non è quindi sufficiente domandarsi se sia stato commesso un reato. Occorre verificare anche, tra gli altri aspetti, se il fatto rientri tra i reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, chi lo abbia commesso, quale rapporto intercorra tra l’autore e l’ente, se il fatto sia stato realizzato nell’interesse o a vantaggio dell’ente e quale sistema organizzativo e di controllo fosse concretamente adottato.
A cosa serve il Modello 231?
Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ha la funzione di individuare e ridurre i rischi di commissione dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 attraverso un sistema organizzativo e di controllo adeguato alle caratteristiche dell’ente.
Il Modello dovrebbe consentire all’organizzazione di comprendere:
- dove si trovano le principali aree di rischio;
- quali reati presupposto possono risultare concretamente rilevanti;
- attraverso quali processi o attività potrebbero verificarsi condotte illecite;
- quali controlli sono già presenti;
- quali misure preventive devono essere introdotte o rafforzate;
- chi è responsabile delle attività e dei controlli;
- come devono circolare le informazioni rilevanti.
Il Modello 231 non dovrebbe quindi essere considerato come un documento standard da adottare formalmente e archiviare, ma come un sistema organizzativo concretamente applicato.
Il Modello 231 è obbligatorio?
In linea generale, il D.Lgs. 231/2001 non impone indistintamente a tutte le imprese l’adozione di un Modello 231.
Ciò non significa, tuttavia, che la sua adozione sia irrilevante. Il Modello svolge un ruolo centrale nel sistema delineato dal Decreto e, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, può assumere rilievo rispetto alla responsabilità dell’ente.
L’opportunità di adottare un Modello deve essere valutata considerando, tra gli altri elementi:
- dimensioni e struttura dell’organizzazione;
- settore di attività;
- rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- numero di dipendenti e collaboratori;
- rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- gestione dei flussi finanziari;
- rapporti con fornitori, consulenti e intermediari;
- attività commerciali e societarie;
- eventuale operatività internazionale;
- esposizione concreta ai diversi reati presupposto.
Non esiste quindi un Modello 231 identico per tutte le imprese: il sistema deve essere costruito sulla realtà organizzativa dell’ente.
Quali sono i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001?
La responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001 non deriva da qualsiasi reato. Deve trattarsi di una delle fattispecie che il legislatore ha ricondotto al sistema della responsabilità degli enti, comunemente definite reati presupposto.
Il catalogo è stato progressivamente ampliato nel tempo e comprende numerose aree di rischio, tra cui, a seconda della disciplina vigente e dell’attività svolta:
- reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- reati informatici;
- criminalità organizzata;
- reati societari;
- omicidio colposo e lesioni colpose connesse alla violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita;
- reati ambientali;
- reati tributari;
- impiego irregolare di lavoratori;
- ulteriori fattispecie introdotte nel tempo dal legislatore.
Non tutti i rischi hanno la stessa rilevanza per ogni ente. Per questo uno dei passaggi centrali della costruzione del Modello è l’individuazione delle fattispecie concretamente pertinenti all’attività dell’organizzazione.
Come si costruisce un Modello 231?
La predisposizione di un Modello 231 richiede normalmente una serie di fasi coordinate tra loro.
Analisi dell’organizzazione
Il primo passaggio consiste nella conoscenza concreta dell’ente: struttura societaria, organigramma, deleghe, procure, processi decisionali, procedure esistenti, sistemi di controllo, rapporti con soggetti esterni e modalità di gestione delle risorse finanziarie.
Un Modello costruito senza conoscere l’organizzazione rischia di essere soltanto formalmente corretto, ma poco efficace sul piano sostanziale.
Risk assessment 231
Il risk assessment serve a individuare le attività nel cui ambito potrebbe astrattamente verificarsi la commissione di uno dei reati presupposto rilevanti.
Queste attività vengono comunemente definite attività sensibili.
Gap analysis
Dopo aver individuato i rischi, occorre confrontarli con il sistema di controllo già esistente.
La gap analysis consente di identificare eventuali carenze e gli interventi necessari per rafforzare il presidio dei rischi.
Protocolli e procedure
Il Modello deve prevedere regole, protocolli e controlli adeguati rispetto alle attività sensibili individuate.
L’obiettivo non è aumentare indiscriminatamente la burocrazia aziendale, ma introdurre controlli proporzionati ai rischi effettivi.
Sistema disciplinare
Il sistema 231 deve prevedere meccanismi idonei a reagire alle violazioni delle misure indicate nel Modello.
Flussi informativi
Devono essere organizzati i flussi di informazioni necessari affinché le funzioni di controllo possano essere svolte in modo effettivo.
Formazione
Amministratori, dirigenti, dipendenti e altri destinatari devono conoscere, in relazione al rispettivo ruolo, i principi del sistema 231, i rischi rilevanti, le procedure da rispettare e le conseguenze delle violazioni.
Che cos’è l’Organismo di Vigilanza?
L’Organismo di Vigilanza (OdV) è il soggetto al quale vengono affidati i compiti di vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e di cura del relativo aggiornamento, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001.
La sua attività può comprendere, in concreto:
- verifiche sull’applicazione del Modello;
- analisi dei flussi informativi;
- esame delle segnalazioni pertinenti;
- controlli programmati;
- incontri con le funzioni aziendali;
- verbalizzazione delle attività;
- segnalazione delle criticità;
- proposte di aggiornamento del Modello.
Composizione, autonomia, poteri e modalità operative devono essere valutati in relazione alle caratteristiche dell’organizzazione.
Modello 231 e Codice Etico
Modello 231 e Codice Etico non sono la stessa cosa.
Il Codice Etico individua i principi e i valori che devono orientare i comportamenti dell’organizzazione e dei suoi destinatari.
Il Modello 231 costituisce invece un sistema organizzativo più articolato, finalizzato alla prevenzione e gestione dei rischi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Il Codice Etico può quindi rappresentare una componente del sistema 231, ma non sostituisce il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
Modello 231 e whistleblowing
La disciplina del whistleblowing deve essere coordinata con il sistema organizzativo dell’ente e, quando presente, con il Modello 231.
Procedure di segnalazione, tutela della riservatezza, gestione delle segnalazioni e rapporti con gli organi di controllo devono essere costruiti in modo coerente con la normativa applicabile.
Whistleblowing e Modello 231 non dovrebbero quindi essere considerati come sistemi completamente separati, ma come componenti che devono dialogare tra loro nell’ambito della governance e dei controlli interni.
Un Modello 231 scaricato da Internet è sufficiente?
No, se viene semplicemente adottato come documento standard senza un’analisi concreta dell’organizzazione e dei suoi rischi.
La personalizzazione costituisce uno degli elementi essenziali del sistema.
Due imprese appartenenti allo stesso settore possono avere processi, deleghe, rapporti commerciali, sistemi di controllo e rischi differenti. Di conseguenza possono richiedere protocolli e misure organizzative differenti.
La qualità di un Modello non dovrebbe essere valutata in base al numero di pagine, ma alla sua capacità di rappresentare e governare i rischi concreti dell’organizzazione.
Ogni quanto deve essere aggiornato il Modello 231?
Non esiste una risposta basata esclusivamente sul trascorrere di un determinato numero di mesi.
L’adeguatezza del Modello deve essere valutata nel tempo e l’aggiornamento può rendersi necessario, ad esempio, in presenza di:
- modifiche normative;
- introduzione di nuovi reati presupposto;
- cambiamenti nell’attività dell’ente;
- riorganizzazioni;
- nuovi processi aziendali;
- modifiche delle deleghe e delle responsabilità;
- criticità emerse durante le verifiche;
- violazioni significative;
- evoluzione dei rischi dell’organizzazione.
Il Modello 231 deve quindi essere considerato un sistema dinamico, non un documento statico.
Quali vantaggi può avere l’adozione di un MOGC?
Oltre al ruolo che può assumere nell’ambito della disciplina del D.Lgs. 231/2001, un sistema organizzativo ben costruito può contribuire a migliorare la governance dell’ente.
Tra i possibili benefici vi sono:
- maggiore chiarezza delle responsabilità;
- formalizzazione dei processi sensibili;
- migliore tracciabilità delle decisioni;
- individuazione preventiva delle aree di rischio;
- coordinamento dei controlli;
- maggiore consapevolezza interna;
- migliore circolazione delle informazioni rilevanti;
- individuazione più tempestiva delle criticità.
Il Modello 231 può quindi rappresentare non soltanto uno strumento di prevenzione, ma anche un elemento del sistema di governance e controllo dell’organizzazione.
Domande frequenti sul MOGC 231
MOGC e Modello 231 sono la stessa cosa?
Sì, nel linguaggio professionale l’espressione MOGC indica il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, comunemente chiamato anche Modello 231.
Il Modello 231 è obbligatorio per tutte le società?
No. Il D.Lgs. 231/2001 non prevede un obbligo generalizzato di adozione per tutte le società indistintamente. La situazione concreta deve tuttavia essere valutata anche alla luce dell’attività svolta, dei rischi e di eventuali discipline specifiche applicabili.
Basta adottare il Modello per evitare la responsabilità dell’ente?
No. La mera esistenza formale di un documento denominato “Modello 231” non è di per sé sufficiente. Assumono rilievo anche l’idoneità del sistema e la sua effettiva attuazione, secondo i presupposti previsti dalla disciplina applicabile.
Il Codice Etico sostituisce il Modello 231?
No. Il Codice Etico può costituire parte del sistema 231, ma non coincide con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
Il Modello 231 deve essere aggiornato?
Sì. Deve essere mantenuto coerente con l’evoluzione normativa, organizzativa e dei rischi dell’ente.