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Gentile lettore, se sta scorrendo questo articolo è probabile che voglia conoscere quali sono le responsabilità della pubblica amministrazione in caso di sinistro provocato dalla presenza di un’insidia stradale (es. buche, manto stradale dissestato).

La recentissima Ordinanza n. 8450 del 31.03.2025, pronunciata dalla Terza Sezione civile della Corte di Cassazione ha affrontato il tema della responsabilità ex art. 2051 c.c., con particolare riferimento ai danni derivanti da un’insidia stradale.

Il caso sottoposto alla Suprema Corte riguardava la richiesta di risarcimento dei danni materiali patiti dal proprietario e dei danni fisici patiti dal conducente di un motociclo che, a causa della presenza di un dosso non segnalato, cadeva rovinosamente a terra.

Il Tribunale adito accoglieva la domanda risarcitoria proposta. La decisione, tuttavia, veniva riformata in appello. Il Giudice di seconde cure, infatti, pur ritenendo la fattispecie rientrante nell’art. 2051 c.c., affermava l’esclusione della responsabilità della pubblica amministrazione per danni causati a persone che transitano su pubbliche strade se l’evento dannoso si è verificato per negligenza e disattenzione dell’utente. Il Giudice dell’appello, nel caso in esame, escludeva la presenza di una situazione di pericolo occulta, imprevista e imprevedibile e rilevava che il naturale dislivello del manto stradale era visibile vista l’asfaltatura della strada e l’orario che consentiva una piena visibilità.

I danneggiati ricorrevano quindi alla Suprema Corte di Cassazione che, con la sopra citata Ordinanza, ha chiarito e definito precisamente quale sia l’onere della prova a carico sia del danneggiato che dell’ente custode.

Secondo la Suprema Corte la responsabilità da cose in custodia, per la sua natura oggettiva, può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito o dalla dimostrazione della rilevanza causale delle condotte del danneggiato o del terzo nella produzione del danno.

È irrilevante, sul piano dell’accertamento causale, la natura insidiosa della cosa e la percepibilità ed evitabilità dell’insidia stradale da parte del danneggiato.

La responsabilità, quindi, sorge sulla base di due elementi:

  1. l’esistenza di un rapporto di custodia tra l’ente e la strada;
  2. l’esistenza di un nesso di causalità tra l’anomalia della strada e il danno patito dall’utente.

Al danneggiato sarà quindi sufficiente provare l’insidia stradale, il danno subito e l’esistenza di un nesso causale fra il difetto della strada e il danno.

Sarà poi il custode, nel caso in esame la pubblica amministrazione, a dover provare l’esistenza di:

– un caso fortuito, cioè l’esistenza di un evento esterno eccezionale, imprevedibile e inevitabile; o

– una colpa esclusiva del danneggiato, cioè la dimostrazione che il sinistro è avvenuto a causa della condotta di guida del danneggiato tale da escludere che la presenza dell’insidia stradale sia la causa esclusiva dell’incidente; o

– un concorso di colpa del danneggiato, cioè la dimostrazione che, pur essendo l’insidia stradale la causa del danno, anche il danneggiato ha contribuito con il proprio comportamento alla sua causazione.

Laddove abbiate subito ingiusti danni a causa di un’insidia stradale, MC Studio Legale rimane a Vostra disposizione per fornirVi ulteriori notizie e chiarimenti.

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