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Reati tributari e responsabilità 231 dell’ente

I reati tributari possono determinare, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, non soltanto la responsabilità penale delle persone fisiche coinvolte, ma anche la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L’inserimento dei reati tributari nel catalogo dei reati presupposto ha reso particolarmente importante, per imprese e altri enti interessati dalla disciplina, valutare il rischio fiscale anche nell’ambito del proprio sistema di organizzazione e controllo.

Non ogni irregolarità fiscale determina però automaticamente una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Occorre verificare la fattispecie concretamente contestata e la sussistenza dei presupposti richiesti dalla disciplina.

Quali reati tributari possono comportare responsabilità 231?

L’art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità dell’ente in relazione a specifici reati tributari previsti dalla normativa penale-tributaria, storicamente contenuta nel D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Tra le fattispecie richiamate dalla disciplina rientrano, secondo i presupposti previsti dalla normativa applicabile, reati relativi a:

  • dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
  • dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
  • emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
  • occultamento o distruzione di documenti contabili;
  • sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

La disciplina contempla inoltre, in presenza delle specifiche condizioni stabilite dalla legge, ulteriori fattispecie tributarie, tra cui la dichiarazione infedele, l’omessa dichiarazione e l’indebita compensazione.

Il catalogo dei reati presupposto e la normativa tributaria sono soggetti a modifiche legislative. Per questo l’analisi del rischio 231 non dovrebbe basarsi su un elenco statico, ma essere periodicamente aggiornata.

Una violazione fiscale comporta automaticamente responsabilità dell’ente?

No.

Una violazione o contestazione di carattere fiscale non determina, per il solo fatto di esistere, la responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Occorre innanzitutto verificare se la condotta contestata integri uno dei reati presupposto contemplati dalla disciplina 231.

Devono inoltre essere valutati gli ulteriori presupposti previsti dal Decreto, compreso il rapporto tra l’autore del fatto e l’organizzazione e la circostanza che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

L’accertamento richiede pertanto un’analisi del caso concreto e non può essere ricavato automaticamente dall’esistenza di una contestazione tributaria.

Chi può commettere il reato rilevante ai fini della responsabilità 231?

Il sistema delineato dal D.Lgs. 231/2001 prende in considerazione, secondo le condizioni stabilite dalla legge, i reati commessi da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da chi esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo.

La disciplina considera inoltre i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza delle persone che ricoprono tali funzioni.

Nel rischio tributario assumono quindi particolare importanza non soltanto le decisioni degli amministratori, ma anche l’organizzazione dei processi amministrativi, contabili e fiscali e i relativi sistemi di controllo.

Quali possono essere le conseguenze per l’ente?

La responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001 è distinta dalla responsabilità penale della persona fisica autrice del reato.

Per i reati tributari ricompresi nella disciplina possono trovare applicazione, ricorrendone i presupposti, sanzioni pecuniarie e, nei casi previsti dalla legge, sanzioni interdittive.

Le conseguenze di un procedimento 231 possono inoltre assumere rilevanza sul piano organizzativo, operativo e reputazionale.

La gestione del rischio tributario non dovrebbe pertanto essere considerata esclusivamente come un problema dell’area fiscale o amministrativa, ma come una componente del più ampio sistema di governance e controllo dell’ente.

Modello 231 e prevenzione del rischio tributario

L’inclusione dei reati tributari nel sistema 231 rende necessario valutare se il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall’ente consideri adeguatamente i processi nei quali può manifestarsi il rischio fiscale.

La prima attività consiste normalmente nell’individuazione dei processi sensibili.

A seconda delle caratteristiche dell’organizzazione, possono assumere rilievo, ad esempio:

  • ciclo attivo e ciclo passivo;
  • emissione e ricezione delle fatture;
  • selezione e gestione di fornitori e consulenti;
  • registrazione e conservazione della documentazione contabile;
  • predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
  • determinazione e versamento delle imposte;
  • utilizzo dei crediti tributari e delle compensazioni;
  • operazioni infragruppo;
  • operazioni straordinarie;
  • rapporti con consulenti fiscali e altri professionisti esterni.

L’individuazione delle attività sensibili deve essere seguita dall’analisi dei controlli esistenti e dall’eventuale introduzione o rafforzamento dei presidi ritenuti necessari.

Quali controlli possono essere rilevanti?

Non esiste un sistema di controllo identico per tutte le imprese.

I protocolli devono essere costruiti considerando dimensioni, struttura, attività, processi e rischi specifici dell’organizzazione.

In termini generali, possono assumere rilievo la chiara attribuzione delle responsabilità, la segregazione delle funzioni ove appropriata, la tracciabilità delle operazioni, i sistemi autorizzativi, i controlli sulla documentazione e la verifica dei soggetti con i quali l’impresa intrattiene determinati rapporti.

Particolare attenzione può inoltre essere richiesta alle operazioni anomale o non coerenti con l’ordinaria attività dell’impresa.

Il sistema deve essere concretamente applicato: la mera predisposizione formale di procedure prive di effettiva attuazione non garantisce, da sola, un adeguato presidio del rischio.

Il Modello 231 deve essere aggiornato per i reati tributari?

La valutazione deve essere effettuata sulla situazione concreta dell’ente.

Un Modello predisposto in un momento precedente può richiedere un aggiornamento quando intervengano modifiche normative, cambiamenti organizzativi, nuovi processi o attività oppure emergano criticità che incidono sulla valutazione del rischio.

Per il rischio tributario è quindi opportuno verificare periodicamente la coerenza tra:

  • attività concretamente svolte;
  • mappatura dei rischi;
  • procedure amministrative e contabili;
  • protocolli 231;
  • deleghe e responsabilità;
  • sistemi di controllo;
  • flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.

L’aggiornamento non dovrebbe consistere nella semplice aggiunta di un capitolo sui reati tributari, ma in una verifica dell’effettiva capacità del sistema di prevenire e intercettare le condotte a rischio.

Qual è il ruolo dell’Organismo di Vigilanza?

Quando l’ente ha adottato un Modello 231, anche il rischio tributario può assumere rilievo nell’attività dell’Organismo di Vigilanza (OdV).

L’OdV non sostituisce gli organi amministrativi, le funzioni di controllo o i professionisti incaricati degli adempimenti fiscali.

Nell’ambito delle proprie attribuzioni, vigila invece sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e cura il relativo aggiornamento secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.

È quindi importante che siano definiti adeguati flussi informativi e che eventuali anomalie significative possano emergere attraverso il sistema di controllo adottato dall’organizzazione.

Reati tributari e MOGC 231: perché serve un’analisi concreta

L’estensione della responsabilità degli enti ai reati tributari conferma un principio centrale del sistema 231: un Modello efficace non può essere un documento standardizzato.

L’organizzazione deve conoscere i propri processi, individuare le attività nelle quali possono manifestarsi i rischi, valutare i controlli esistenti e adottare presidi coerenti con la propria realtà.

Per comprendere struttura, funzione, risk assessment, protocolli, Organismo di Vigilanza e aggiornamento del sistema, consulta la nostra guida al MOGC 231 – Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Domande frequenti sui reati tributari e il D.Lgs. 231/2001

Tutti i reati tributari comportano responsabilità 231?

No. La responsabilità dell’ente presuppone che il fatto rientri tra le fattispecie contemplate dalla disciplina e che ricorrano gli ulteriori presupposti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Una verifica fiscale comporta automaticamente un procedimento 231?

No. Una verifica o una contestazione fiscale non equivale automaticamente all’accertamento di un reato presupposto né alla responsabilità dell’ente.

Basta affidare la fiscalità a un commercialista per eliminare il rischio 231?

No. L’intervento di professionisti esterni può costituire un elemento importante dell’organizzazione dei controlli, ma deve essere valutato all’interno del complessivo sistema adottato dall’ente.

Un Modello 231 già esistente deve considerare il rischio tributario?

Occorre verificare concretamente quali reati presupposto siano rilevanti per l’organizzazione e se il sistema esistente sia adeguato rispetto ai processi e ai rischi effettivamente presenti.

Il rischio tributario riguarda soltanto l’amministrazione?

Non necessariamente. A seconda dell’organizzazione possono essere coinvolti diversi processi e funzioni, tra cui acquisti, vendite, amministrazione, finanza, gestione dei fornitori e consulenti e organi decisionali.