Le lesioni subite a seguito di un infortunio sul lavoro, di un sinistro stradale o di altre situazioni lesive non determinano soltanto un danno all’integrità psico-fisica della persona, ma possono incidere in modo significativo anche sulla sua sfera lavorativa e reddituale.
In particolare, quando il soggetto leso perde, in tutto o in parte, la possibilità di svolgere l’attività lavorativa precedentemente esercitata, si configura il danno da perdita della capacità lavorativa specifica.
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Cos’è il danno da perdita della capacità lavorativa specifica
Il danno da perdita o da lesione della capacità lavorativa specifica consiste nella riduzione o eliminazione della capacità del danneggiato di svolgere la propria attività professionale abituale, in conseguenza delle lesioni riportate.
Tale pregiudizio rientra nella macrocategoria del danno patrimoniale e, ricorrendone i presupposti, è integralmente risarcibile.
Natura patrimoniale del danno e onere della prova
Ai fini del riconoscimento del risarcimento, non è sufficiente dimostrare la mera esistenza delle lesioni, ma è necessario provare che la riduzione della capacità lavorativa specifica si sia tradotta in un concreto pregiudizio economico.
La valutazione deve avvenire tenendo conto:
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della tipologia di attività lavorativa svolta dal danneggiato;
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delle limitazioni effettivamente derivanti dalle lesioni;
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dell’eventuale modifica peggiorativa o cessazione dell’attività lavorativa.
Differenza tra capacità lavorativa specifica e cenestesi lavorativa
La capacità lavorativa specifica non va confusa con il cosiddetto danno da cenestesi lavorativa (di cui abbiamo già parlato nell’articolo “Risarcimento danno: La cenestesi lavorativa“), che attiene alla maggiore fatica o sofferenza nello svolgimento dell’attività lavorativa, ma non comporta necessariamente una perdita reddituale.
Il danno da perdita della capacità lavorativa specifica, invece, presuppone un effettivo riflesso economico negativo.
Orientamenti giurisprudenziali sul risarcimento del danno
Nel 2022 la Corte d’Appello di Venezia, ha confermato taluni principi già enunciati dalla Corte di Cassazione, sez. III, n. 2463/2020 in materia di perdita totale della capacità lavorativa specifica.
La soggettività della capacità lavorativa
La Corte ha ribadito che non è necessaria una corrispondenza diretta tra:
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l’entità dei postumi di natura biologica;
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l’entità del danno patrimoniale conseguente.
Postumi rilevanti possono determinare danni patrimoniali minimi, mentre lesioni di lieve entità possono comportare danni economici elevatissimi, a seconda dell’attività svolta.
A titolo esemplificativo:
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un calciatore professionista con riduzione della capacità respiratoria;
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un pianista che perda una falange.
Ruolo del medico legale e del giudice
Secondo la Corte d’Appello di Venezia:
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il medico legale deve accertare se i postumi biologici impediscano, in tutto o in parte, la prosecuzione dell’attività lavorativa svolta prima del sinistro;
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il giudice deve verificare se, e in quale misura, tali postumi abbiano inciso sul reddito della vittima, senza alcun automatismo legato a percentuali astratte di incapacità lavorativa specifica.
I criteri di valutazione adottati dal giudice
Nel caso esaminato, nonostante il CTU avesse riconosciuto una riduzione del 25% della capacità lavorativa specifica, la Corte ha ritenuto integrale la perdita della capacità lavorativa, valorizzando i seguenti elementi:
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età della danneggiata;
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grado di invalidità permanente (42%);
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condizioni fisiche e psichiche;
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grado di scolarizzazione;
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concreta possibilità di reinserimento lavorativo.
La Corte ha quindi escluso qualsiasi prospettiva di futuro reimpiego.
Risarcimento del danno patrimoniale
Alla luce delle considerazioni svolte, la Corte d’Appello di Venezia ha condannato il responsabile civile al risarcimento integrale del danno patrimoniale, comprensivo di:
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danno emergente, ossia i redditi perduti dalla data del sinistro fino alla decisione;
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lucro cessante, ossia i redditi futuri fino alla presumibile età pensionabile.
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