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Il Legislatore ha previsto una specifica tutela in favore del terzo trasportato nel caso di sinistro stradale.

L’art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private prevede la possibilità per il terzo trasportato di richiedere il risarcimento del danno direttamente alla Compagnia assicuratrice del veicolo a bordo del quale viaggiava: ciò a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei mezzi coinvolti.

La ratio di questa norma è quella di attribuire una celere tutela in capo ai terzi trasportati, i quali non dovranno verificare e/o provare nulla con riferimento alla dinamica del sinistro.

Nel 2019 la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4147 del 13.02.2019 e la successiva ordinanza n. 8386 del 29.04.2020, aveva interpretato in modo particolare le norma sopra citata, stabilendo l’inapplicabilità della procedura di cui all’art. 141 Codice delle Assicurazioni Private nel caso in cui il conducente del mezzo sul quale il danneggiato era trasportato, non avesse responsabilità nella causazione del sinistro. I giudici ritenevano che nella nozione di “caso fortuito” (eccezione all’applicabilità della procedura di cui all’art. 414 CdA) dovessero rientrare sia gli accadimenti naturali che l’imprevedibile condotta umana e, quindi, anche le azioni del conducente del veicolo di controparte.

A fronte di questa interpretazione della norma, il terzo trasportato poteva utilizzare la procedura di indennizzo diretto solo qualora il conducente del veicolo su cui viaggiava avesse avuto responsabilità esclusiva o concorrente nella causazione del sinistro.

Tale impostazione gravava il danneggiato dell’onere preliminare di verifica ed accertamento della dinamica, per comprendere se il conducente del veicolo sul quale viaggiava fosse esente o meno da responsabilità.

L’interpretazione del 2019 della Corte di Cassazione è stata sin da subito fermamente criticata dai giuristi anche per i negativi risvolti che tale lettura della norma poteva avere, ed ha avuto, sulle sorti di giudizi pendenti. Si pensi a mero titolo esemplificativo alla beffa di quei danneggiati che si sono visiti eccepire l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno, per non aver -entro il termine previsto ex lege- richiesto il ristoro alla Compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro stradale.

Fortunatamente, nel 2021, con la sentenza n. 17963 del 2021, la Suprema Corte di Cassazione è ritornata a decidere sulla materia e ha rivisto il proprio precedente orientamento, affermando che la condotta del conducente del veicolo di controparte non può mai configurare un’ipotesi di “caso fortuito”; diversamente opinando l’art. 141 Codice delle Assicurazioni Private, la cui ratio è proprio quella di agevolare il terzo trasportato, sarebbe stato svuotato di significato.

Stante il contrasto giurisprudenziale, sul punto, nel novembre 2022, con sentenza n. 35318 del 30.11.2022, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno confermato l’utilizzabilità dell’indennizzo diretto ex art. 141 Codice delle Assicurazioni Private, per il terzo trasportato, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Le SS.UU. hanno sciolto ogni dubbio interpretativo formulando il seguente principio di diritto:

Deve pertanto ritenersi che – come sostenuto da Cass. 17963/2021 – nella cornice del giudizio configurato dall’art. 141 comma 1 cod. ass., in cui si prescinde dall’accertamento delle responsabilità del sinistro, il caso fortuito che vale ad esimere l’assicuratore del vettore dal risarcimento in favore del trasportato è nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell’altro veicolo coinvolto e deve intendersi circoscritto alle cause naturali e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli”.

Quest’ultimo orientamento trova ulteriore conferma nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 12172 del 2023.

Nessun dubbio può quindi esservi oggi che il terzo trasportato sia legittimato, a prescindere da qualsivoglia accertamento di responsabilità sulla dinamica del sinistro, a rivolgere le proprie pretese risarcitorie direttamente -ed in via agevolata- alla Compagnia del veicolo a bordo del quale viaggiava.

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