Il caso: protezioni rimosse per evitare il fermo impianto
La pronuncia della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (sent. 10 febbraio 2026, n. 5357) affronta un tema centrale nella responsabilità amministrativa degli enti: quando la violazione delle regole antinfortunistiche può dirsi commessa nell’interesse o a vantaggio dell’ente ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 231/2001.
Il procedimento trae origine da un grave infortunio sul lavoro verificatosi presso un impianto di filtrazione automatica. Un operaio addetto alle operazioni di rettifica riportava lesioni gravissime a seguito del trascinamento del braccio da parte di un rullo durante il riavvolgimento del nastro.
Dagli accertamenti di merito è emerso che:
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l’impianto presentava frequenti problemi di disallineamento del nastro;
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le protezioni antinfortunistiche erano state rimosse stabilmente da alcuni giorni;
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la rimozione era avvenuta su disposizione dei preposti, per intervenire più rapidamente in caso di blocco;
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non erano state predisposte procedure alternative di sicurezza per gestire l’emergenza, specie in orario notturno.
Il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità dell’ente ex art. 25-septies D.Lgs. 231/2001, decisione poi confermata (con riduzione della sanzione) dalla Corte d’Appello di Brescia. L’ente ricorreva in Cassazione.
Le doglianze dell’ente: nessun interesse né vantaggio
La difesa sosteneva, in sintesi:
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che la rimozione delle protezioni fosse frutto di una scelta estemporanea dei preposti, dettata da comodità operativa;
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che non vi fosse alcun reale impatto produttivo tale da giustificare la tesi del vantaggio;
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che una nota interna successiva all’infortunio dimostrasse come il fermo impianto non avrebbe inciso in modo significativo sulla produzione;
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che i vertici aziendali non fossero a conoscenza della prassi e che, anzi, avessero contestato disciplinarmente la condotta.
Secondo la ricorrente, mancava quindi il requisito dell’interesse o del vantaggio dell’ente, elemento imprescindibile ai fini della responsabilità 231.
Cosa dice la Corte di Cassazione: interesse e vantaggio sono alternativi
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo generico e privo di un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
Sul piano dei principi, la Corte ribadisce alcuni punti fondamentali:
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Struttura dell’illecito dell’ente
L’illecito 231 si fonda su:
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commissione di un reato presupposto;
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rapporto qualificato tra autore del reato ed ente;
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commissione del reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente;
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colpa di organizzazione (artt. 5, 6 e 7 D.Lgs. 231/2001)
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Alternatività tra interesse e vantaggio
Non è necessario che ricorrano entrambi: è sufficiente anche solo uno dei due criteri.
3.Non occorre accertare il nesso per ogni imputato
In caso di pluralità di soggetti, è sufficiente che il collegamento con l’interesse o vantaggio dell’ente sia dimostrato rispetto ad almeno uno degli autori del reato.
Il “vantaggio” nell’eliminazione dei tempi morti
Il cuore motivazionale della sentenza risiede nella ricostruzione del vantaggio.
Secondo i giudici di merito – valutazione ritenuta immune da vizi logici – la rimozione delle protezioni era funzionale a:
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evitare il blocco dell’impianto;
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prevenire tempi morti e inefficienze;
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scongiurare costi di intervento manutentivo notturno;
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garantire continuità produttiva.
La Cassazione sottolinea che il malfunzionamento dell’impianto avrebbe potuto determinare il blocco dell’intero reparto.
In questa prospettiva, il vantaggio non è stato individuato in un mero risparmio economico immediato, ma nella maggiore fluidità del ciclo produttivo e nella prevenzione di interruzioni.
Di particolare rilievo è il passaggio in cui la Corte chiarisce che le censure difensive – dirette a rivalutare documenti interni e ricostruzioni fattuali – si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità.
Reati colposi e criteri di imputazione: un orientamento consolidato
La sentenza si inserisce nel solco di un orientamento ormai stabile: nei reati colposi di evento (come le lesioni colpose aggravate dalla violazione di norme antinfortunistiche), l’interesse o il vantaggio:
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non si riferiscono all’evento lesivo, che è per definizione non voluto;
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ma alla condotta trasgressiva delle regole cautelari, dalla quale può derivare un’utilità per l’ente.
In questo caso, l’utilità è stata ravvisata nella scelta organizzativa (o nella tolleranza della prassi) che privilegiava la continuità produttiva rispetto alla sicurezza.
Le conclusioni: organizzazione e gestione delle emergenze sotto la lente
La decisione evidenzia un punto cruciale per le imprese:
la responsabilità 231 può radicarsi anche quando il “vantaggio” consista semplicemente nell’evitare fermi produttivi o inefficienze operative.
Non è necessario dimostrare un risparmio economico diretto e quantificabile. È sufficiente che la violazione delle regole di sicurezza:
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sia funzionale alla continuità produttiva;
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sia conosciuta o tollerata nell’organizzazione;
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si inserisca in una gestione non adeguatamente presidiata del rischio.
La mancanza di procedure specifiche per affrontare il malfunzionamento dell’impianto, specie in orari critici, ha rappresentato un elemento significativo nel giudizio di responsabilità.
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La pronuncia n. 5357/2026 rappresenta un ulteriore monito:
la pressione produttiva e la gestione delle inefficienze non possono mai giustificare deroghe di fatto ai presidi antinfortunistici.
In assenza di procedure chiare, controlli effettivi e formazione adeguata, la prassi operativa può trasformarsi in colpa di organizzazione, con conseguenze economiche e reputazionali rilevanti per l’ente.
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