Radon a Vicenza e in Veneto: cos’è, cosa impone la legge e quali rischi corre l’azienda (anche ex D.Lgs. 231/01)
Il radon è un gas naturale radioattivo (incolore, inodore, insapore) che può infiltrarsi negli edifici dal suolo e accumularsi soprattutto nei locali interrati, seminterrati e al piano terra. Il punto critico è sanitario: l’esposizione prolungata aumenta il rischio di tumore al polmone; l’OMS lo indica come seconda causa dopo il fumo e la pericolosità cresce molto nei fumatori.
In Veneto il tema è particolarmente concreto perché la Regione ha avviato la prima individuazione delle “aree prioritarie radon” (dove una quota significativa di edifici supera i livelli di riferimento).
Per la provincia di Vicenza, risultano indicati (in questa prima individuazione) i seguenti comuni: Dueville, Foza, Lusiana Conco, Schio, Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio.
Quale legge disciplina il controllo del radon (luoghi di lavoro)
La norma cardine è il D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, che ha recepito la Direttiva 2013/59/Euratom e riordina la radioprotezione, includendo un Titolo dedicato alle sorgenti naturali e una Sezione specifica per il radon nei luoghi di lavoro.
◊ Il livello di riferimento
Per i luoghi di lavoro, il livello di riferimento è 300 Bq/m³ come concentrazione media annua.
◊ Dove scatta l’obbligo (in pratica)
Le disposizioni si applicano, in sintesi, a:
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luoghi di lavoro sotterranei;
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locali seminterrati o al piano terra situati nelle aree prioritarie individuate dalla Regione;
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altre tipologie individuate dal Piano Nazionale Radon;
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stabilimenti termali.
◊ Misurazioni: quando e come
L’“esercente” (di regola, chi gestisce il luogo di lavoro) deve completare le misurazioni entro 24 mesi (con decorrenze diverse a seconda dei casi, ad es. dall’inizio attività o dalla pubblicazione dell’elenco delle aree prioritarie in G.U.).
Le misurazioni vanno effettuate tramite servizi di dosimetria riconosciuti e confluiscono in una relazione tecnica che diventa parte integrante del DVR ex D.Lgs. 81/2008.
◊ Se il valore supera 300 Bq/m³
Scatta l’obbligo di misure correttive (con l’ausilio dell’esperto in interventi di risanamento radon) da completare entro 2 anni dalla relazione tecnica, con misurazione di verifica e controlli periodici.
◊ Comunicazioni agli enti
I risultati e le relazioni vanno comunicati (nei casi previsti) a Ministero del Lavoro, ARPA/APPA, SSN e INL territoriali, entro i termini indicati dalla norma.
Approfondimenti tecnici sul radon
Per gli aspetti tecnici e operativi legati al radon – misurazioni, metodologie di analisi, interventi di risanamento e soluzioni impiantistiche – rimandiamo agli articoli di approfondimento del nostro partner tecnico Radon Servizi, realtà specializzata nel settore e operante sul territorio, in particolare
Rischio Radon nei Luoghi di Lavoro: Cosa Deve Sapere l’Esercente Secondo il D.lgs. 101/2020
Cosa può succedere all’azienda se non si adegua: sanzioni e “effetto domino”
1) Sanzioni penali “dirette” del D.Lgs. 101/2020
Il decreto prevede sanzioni penali specifiche (art. 205). In particolare:
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mancate misurazioni (o misurazioni non effettuate secondo modalità/scadenze): arresto da 1 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 15.000 euro;
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mancato ricorso all’esperto o mancata attuazione delle misure correttive: arresto da 6 mesi a 1 anno o ammenda da 5.000 a 20.000 euro.
Nota operativa: oltre alla sanzione in sé, l’irregolarità può far emergere criticità su DVR, procedure, manutenzioni, gestione appalti, con possibili prescrizioni degli organi di vigilanza.
2) Responsabilità civile (risarcimenti e rivalse)
Sul piano civile, l’esposizione a radon mal gestita può aprire scenari tipici da sicurezza sul lavoro:
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responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. (tutela delle condizioni di lavoro) e responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.;
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richieste risarcitorie del lavoratore (o eredi), danno biologico, morale, patrimoniale;
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possibili rivalse/azioni di regresso collegate al sistema assicurativo e agli esiti degli accertamenti.
Un dato da non sottovalutare: dal 19 novembre 2023 il tema radon entra in modo ancora più “sensibile” anche sul versante malattie professionali, perché il Decreto interministeriale 10 ottobre 2023 ha aggiornato le tabelle (DPR 1124/1965) includendo una voce sulle malattie causate da esposizione a radon (con particolare riferimento a contesti sotterranei).

3) Responsabilità penale delle persone fisiche (datore/dirigenti/preposti)
Se dall’omissione (misurazioni, bonifica, gestione del rischio nel DVR, informazione/formazione, ecc.) deriva un evento lesivo, possono profilarsi contestazioni per:
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lesioni colpose (art. 590 c.p.) o, nei casi più gravi, omicidio colposo (art. 589 c.p.), aggravati dalla violazione di norme antinfortunistiche/sicurezza.
Nelle patologie a lunga latenza (come quelle polmonari) la partita probatoria è complessa (causalità, tempi, concause come il fumo), ma il rischio giudiziario non è teorico: la compliance documentale e tecnica serve anche a “mettere in sicurezza” la posizione di chi ha obblighi.
Il punto più delicato: responsabilità dell’ente ex D.Lgs. 231/01
Qui molte aziende sottovalutano: se viene contestato a un soggetto apicale o subordinato un reato di omicidio colposo o lesioni colpose gravi/gravissime commesso con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, può attivarsi l’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001.
Cosa comporta per l’ente?
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sanzioni pecuniarie (a quote, quindi potenzialmente molto rilevanti);
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sanzioni interdittive (es. sospensione o divieto di contrattare con la PA, esclusione/limitazioni, commissariamento nei casi più seri), con impatto immediato su gare, appalti, reputazione e continuità aziendale.
Perché il radon “parla” la lingua della 231?
Perché non è solo un tema ambientale: quando riguarda i luoghi di lavoro, entra nel perimetro della salute e sicurezza (DVR, misure di prevenzione e protezione, gestione degli ambienti). La mancata gestione del rischio può essere letta come carenza organizzativa, cioè esattamente il terreno su cui si muove la 231.
Implica anche il Modello 231: procedure di valutazione e controllo, flussi informativi, audit, gestione appalti (lavoratori esterni), tracciabilità di misure e verifiche, sistema disciplinare. In altre parole: sul radon non basta “fare una misura”, serve un processo dimostrabile.
Focus Veneto/Vicenza: perché conviene agire subito
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Il Veneto ha già individuato aree prioritarie con un atto regionale (DGR 464/2025) e documento tecnico allegato.
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In provincia di Vicenza ci sono comuni già ricompresi nella prima individuazione (elenco sopra).
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Il Piano Nazionale d’Azione per il Radon 2023–2032 è stato adottato e pubblicato in G.U., e costituisce lo sfondo programmatorio che spinge controlli e omogeneizzazione degli obblighi sul territorio.
Checklist rapida per aziende (da trasformare in “piano di compliance”)
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Mappare locali interrati/seminterrati/piano terra e tempi di occupazione.
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Verificare se la sede/unità locale è in area prioritaria (Veneto) e se rientra nel campo applicativo.
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Programmare misurazioni con servizio di dosimetria riconosciuto e ottenere relazione tecnica.
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Integrare DVR (rischio radon, misure attuabili, esiti, scadenze).
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Se > 300 Bq/m³: misure correttive, esperto radon, verifica e mantenimento nel tempo.
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Comunicazioni agli enti quando dovute.
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Lato 231: aggiornare risk assessment 231, protocolli e controlli su salute e sicurezza (anche appalti/lavoratori esterni).
Approfondimenti correlati sul tema della responsabilità 231
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