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Investimento del pedone e responsabilità del conducente: la Cassazione chiarisce quando l’esonero è possibile

 

(Cass. civ., Sez. III, ord. 23 luglio 2025, n. 20792) – pedone investito responsabilità del conducente

Il caso

La pronuncia in commento trae origine da un sinistro stradale con investimento di un pedone. Il pedone, rimasto ferito, agiva in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni alla persona nei confronti del conducente del veicolo investitore e della compagnia assicurativa.

Il Tribunale di Velletri prima e la Corte d’Appello di Roma poi rigettavano la domanda risarcitoria, ritenendo che l’evento fosse stato causato da un attraversamento improvviso e imprevedibile del pedone, tale da superare la presunzione di colpa del conducente prevista dall’art. 2054, comma 1, c.c.

Secondo i giudici di merito, il brevissimo tempo di avvistamento del pedone e la dinamica dell’attraversamento escludevano qualsiasi responsabilità in capo al conducente, ritenuto impossibilitato ad evitare l’impatto nonostante una condotta di guida complessivamente corretta.

Avverso tale decisione il pedone proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una erronea applicazione dei principi in materia di responsabilità da circolazione stradale e una valutazione non adeguata degli obblighi di prudenza gravanti sul conducente.

La decisione della Corte di Cassazione

 

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’Appello in diversa composizione.

La Suprema Corte ribadisce un principio ormai consolidato: in caso di investimento di un pedone, il conducente del veicolo è presunto responsabile al 100%, salvo che dimostri rigorosamente di aver fatto tutto il possibile per evitare l’evento.

Nel caso esaminato, la Corte territoriale aveva attribuito rilievo decisivo all’imprevedibilità della condotta del pedone, senza però verificare in modo puntuale se il conducente:

  • avesse adeguato la velocità alle condizioni di tempo e di luogo;

  • fosse in grado di arrestare tempestivamente il veicolo;

  • avesse mantenuto il pieno controllo del mezzo, come richiesto dagli artt. 140, 141 e 191 del Codice della strada, anche in considerazione degli ingombri visivi ai margini della strada (auto parcheggiate).

Secondo la Cassazione, la sola rapidità dell’attraversamento o il ridotto tempo di avvistamento non sono di per sé sufficienti a escludere la responsabilità del conducente, se non accompagnati dalla prova di una condotta di guida improntata alla massima prudenza.

Il principio di diritto

 

La Corte afferma che:

In caso di investimento di un pedone, ai fini dell’integrale esonero dalla responsabilità del conducente del veicolo investitore, che è presunta al 100% ai sensi dell’art. 2054, comma 1, c.c., occorre che sia accertato che il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, tale da rendere oggettivamente impossibile l’avvistamento tempestivo e l’adozione di manovre idonee ad evitare l’impatto, nonché che il conducente abbia osservato tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza, in particolare adeguando la velocità del veicolo fino a consentirne il completo arresto

Ne consegue che la valutazione della responsabilità deve essere concreta, rigorosa e basata sull’intero comportamento di guida, non potendo fondarsi esclusivamente sulla condotta del pedone.

Implicazioni pratiche

 

La decisione assume particolare rilievo nella prassi giudiziaria, anche nel contesto locale di Vicenza e del Veneto, dove il contenzioso in materia di investimenti di pedoni e sinistri stradali è frequente.

La Cassazione conferma che:

  • il conducente non può limitarsi a invocare l’imprevedibilità del pedone;

  • l’onere della prova resta prevalentemente a suo carico;

  • ogni violazione, anche solo prudenziale, delle regole di circolazione può comportare responsabilità risarcitoria.

 

Approfondimenti utili e articoli correlati

 

La pronuncia della Corte di Cassazione si inserisce in un quadro giurisprudenziale ampio e in continua evoluzione in materia di responsabilità civile da circolazione stradale, investimento del pedone e riparto dell’onere della prova tra conducente e danneggiato.

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