Le difese del datore di lavoro e le ragioni del loro rigetto
Nel ricorso per Cassazione, il datore di lavoro aveva sostenuto, a propria discolpa, di aver predisposto una struttura organizzativa articolata in materia di sicurezza, con conferimento di deleghe ex art. 16 D.Lgs. 81/2008, nomina di preposti, redazione del DVR con il supporto di figure tecniche competenti e svolgimento di riunioni e audit interni.
In particolare, la difesa aveva evidenziato che l’uso del carrello elevatore era consentito solo a personale abilitato e che l’evento si sarebbe verificato esclusivamente per la condotta imprudente del collega che si era posto alla guida del mezzo, in violazione delle disposizioni aziendali.
Si sosteneva, inoltre, che il rischio fosse comunque contemplato nel DVR e che difettasse la prova del nesso causale tra la presunta omissione datoriale e l’infortunio.
La Corte di Cassazione ha ritenuto tali argomentazioni irrilevanti.
Secondo i giudici di legittimità, il punto centrale non era l’esistenza formale di un’organizzazione della sicurezza, bensì la concreta e specifica valutazione del rischio poi effettivamente realizzatosi.
1- Il DVR risultava carente proprio con riferimento alle operazioni di pulizia del piazzale e all’interferenza tra lavoratori a piedi e mezzi meccanici, limitandosi a richiami generici e privi di contenuto operativo.
2- Inoltre, la delega a terzi per la redazione del documento non esonerava il datore di lavoro dall’obbligo – non delegabile – di verificarne l’adeguatezza.
3- Quanto alla condotta del collega, essa non è stata qualificata come “abnorme”, poiché rientrava nell’area di rischio governata dall’organizzazione aziendale.
4- In assenza di una causa eccezionale, imprevedibile e da sola sufficiente a determinare l’evento, il nesso causale tra la colpa datoriale e l’infortunio è stato dunque confermato.
