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Responsabilità del datore di lavoro e DVR: la Cassazione ribadisce il ruolo centrale della valutazione dei rischi

 

Nota a Cass. pen., Sez. IV, 28 gennaio 2026, n. 3336

Introduzione

 

Con la sentenza n. 3336 del 28 gennaio 2026, la Corte di Cassazione – Sezione IV Penale torna a pronunciarsi sul tema della responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio sul lavoro, riaffermando con chiarezza alcuni principi cardine del sistema prevenzionistico delineato dal D.Lgs. n. 81/2008.
>La decisione si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato e offre spunti di particolare interesse pratico per imprese, datori di lavoro, operatori della sicurezza e dipendenti.

Il fatto

 

La vicenda trae origine da un infortunio occorso a un lavoratore addetto alle operazioni di magazzino, impiegato anche in attività di pulizia e movimentazione dei cassoni dei rifiuti nell’area esterna dello stabilimento.
>Durante tali operazioni, svolte in uno spazio privo di delimitazione delle vie di circolazione pedonale, il lavoratore veniva investito da un carrello elevatore condotto da un collega, riportando gravi lesioni.

I giudici di merito accertavano la responsabilità penale del datore di lavoro e del preposto, rilevando, tra l’altro, l’assenza nel DVR di una specifica valutazione del rischio connesso alle operazioni concretamente svolte. La sentenza di condanna veniva confermata in appello e impugnata in Cassazione dal datore di lavoro.

Le difese del datore di lavoro e le ragioni del loro rigetto

 

Nel ricorso per Cassazione, il datore di lavoro aveva sostenuto, a propria discolpa, di aver predisposto una struttura organizzativa articolata in materia di sicurezza, con conferimento di deleghe ex art. 16 D.Lgs. 81/2008, nomina di preposti, redazione del DVR con il supporto di figure tecniche competenti e svolgimento di riunioni e audit interni.

In particolare, la difesa aveva evidenziato che l’uso del carrello elevatore era consentito solo a personale abilitato e che l’evento si sarebbe verificato esclusivamente per la condotta imprudente del collega che si era posto alla guida del mezzo, in violazione delle disposizioni aziendali.

Si sosteneva, inoltre, che il rischio fosse comunque contemplato nel DVR e che difettasse la prova del nesso causale tra la presunta omissione datoriale e l’infortunio.

La Corte di Cassazione ha ritenuto tali argomentazioni irrilevanti.

Secondo i giudici di legittimità, il punto centrale non era l’esistenza formale di un’organizzazione della sicurezza, bensì la concreta e specifica valutazione del rischio poi effettivamente realizzatosi.

1- Il DVR risultava carente proprio con riferimento alle operazioni di pulizia del piazzale e all’interferenza tra lavoratori a piedi e mezzi meccanici, limitandosi a richiami generici e privi di contenuto operativo.

2- Inoltre, la delega a terzi per la redazione del documento non esonerava il datore di lavoro dall’obbligo – non delegabile – di verificarne l’adeguatezza.

3- Quanto alla condotta del collega, essa non è stata qualificata come “abnorme”, poiché rientrava nell’area di rischio governata dall’organizzazione aziendale.

4- In assenza di una causa eccezionale, imprevedibile e da sola sufficiente a determinare l’evento, il nesso causale tra la colpa datoriale e l’infortunio è stato dunque confermato.

Il dato normativo di riferimento e i precedenti giurisprudenziali

 

Il fulcro della decisione è rappresentato proprio dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

La Suprema Corte ribadisce che tale obbligo:

  • costituisce il perno dell’intero sistema prevenzionistico;

  • non ha natura meramente formale, ma sostanziale;

  • è strettamente connesso all’organizzazione concreta dell’attività lavorativa.

In linea con precedenti arresti (tra cui Cass. pen., Sez. IV, n. 13291/2023 e n. 31665/2024), la Corte riafferma che un DVR incompleto o generico integra un deficit organizzativo imputabile al datore di lavoro.

Di particolare rilievo è il richiamo all’art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008: la valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile. Anche quando la redazione materiale del DVR sia affidata a consulenti o soggetti terzi, il datore di lavoro resta il garante ultimo della sicurezza, tenuto a verificarne contenuto, adeguatezza ed efficacia (cfr. Cass. pen., Sez. IV, n. 12940/2021).

La decisione

 

La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso, confermando integralmente l’impianto argomentativo dei giudici di merito.

Secondo la Corte:

  • il rischio concretizzatosi era agevolmente prevedibile sulla base dell’ordinaria diligenza;

  • il DVR risultava carente perché non prendeva in considerazione l’attività di pulizia del piazzale e l’interferenza tra lavoratori a piedi e mezzi meccanici;

  • la delega a terzi per la redazione del DVR non esonerava il datore di lavoro dal controllo e dalla vigilanza.

Viene inoltre respinta la tesi difensiva che attribuiva l’evento alla condotta imprudente del lavoratore o del preposto. La Corte ricorda che la responsabilità del lavoratore può assumere rilievo interruttivo del nesso causale solo quando sia abnorme, ossia tale da attivare un rischio eccentrico ed estraneo alla sfera di rischio governata dal datore di lavoro, circostanza esclusa nel caso di specie. Sotto questo aspetto Ti invitiamo a leggere un altro nostro articolo “Infortunio sul lavoro: la Cassazione rafforza il diritto al risarcimento integrale del lavoratore” pubblicato nella sezione NEWS del nostro sito.

I principi di diritto affermati

 

Dalla pronuncia emergono alcuni principi di particolare rilievo operativo:

  1. La delega della redazione del DVR non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza, informare i lavoratori e garantire una formazione sufficiente e specifica.

  2. Il DVR deve essere concreto e specifico, calibrato sulle attività effettivamente svolte e sui rischi realmente presenti nell’ambiente di lavoro. Non è sufficiente pertanto il richiamo generico a procedure adottate da altri soggetti.

  3. La condotta colposa di terzi o del lavoratore non interrompe il nesso causale se non integra una causa eccezionale, atipica e imprevedibile, da sola sufficiente a produrre l’evento.

 

Conclusioni operative

 

La sentenza in commento conferma un orientamento rigoroso ma coerente: la sicurezza sul lavoro si costruisce a monte, attraverso una valutazione dei rischi seria, aggiornata e aderente alla realtà operativa.
Un DVR generico o “di facciata” non solo non tutela i lavoratori, ma espone il datore di lavoro a rilevanti responsabilità penali.

Approfondimenti utili

 

La pronuncia della Corte di Cassazione si inserisce in un quadro giurisprudenziale  in continua evoluzione in materia di responsabilità datoriale e tutela del lavoratore infortunato.

Nella sezione News di MC Studio Legale sono disponibili ulteriori articoli di approfondimento dedicati a tematiche strettamente connesse, tra cui:

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